«

»

ENTE LOCALE – IL COMUNE

Un ente locale, nell’ordinamento giuridico italiano, è un ente pubblico territoriale dotato di un certo grado di autonomo.

 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Il territorio nazionale è diviso in regioni; queste a loro volta sono suddivise in province, ulteriormente suddivise in comuni. Fa eccezione la Valle d’Aosta, dove la provincia è stata soppressa e la regione è direttamente suddivisa in comuni; formalmente anche la Sicilia ha soppresso le province, sostituendole con altrettante province regionali che hanno natura di liberi consorzi di comuni. I comuni delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Catania, Messina, Trieste, Cagliari e Sassari possono costituirsi in città metropolitana, che acquisisce le funzioni della provincia e svolge alcune funzioni spettanti ai comuni a livello sovracomunale.

Le regioni trovano la loro disciplina nella Costituzione e nei rispettivi statuti che, in armonia con la Costituzione, ne determinano la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Le regioni sono dotate di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (sono le cosiddette regioni a statuto speciale)

Le città metropolitane, le province e i comuni, sono invece disciplinati dalla Costituzione e, per quanto attiene la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, dalla legge statale (attualmente il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché dai rispettivi statuti, che, nell’ambito dei principi fissati dal predetto testo unico, stabiliscono le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente. Tali enti sono dotati di autonomia statutaria e regolamentare. Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano che hanno la loro disciplina nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige e dispongono di particolare autonomia, anche legislativa.

Da quanto detto emerge la contrapposizione tra le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano), da una parte, e gli altri enti territoriali dall’altra, giacché solo le prime sono dotate di autonomia legislativa. Va peraltro rilevato che anche comuni, province e città metropolitane, pur mancando di autonomia legislativa, dispongono di una rilevante autonomia nel definire il proprio indirizzo politico (cosiddetta autonomia politica), che può quindi divergere da quello dello stato (o della regione); anch’essi, pertanto, come le regioni, appartengono alla categoria degli enti autonomi.

Comune

Un comune, nell’ordinamento della Repubblica Italiana è un ente locale territoriale, autonomo ed indipendente (per esempio, una città).

Formatosi secondo i princìpi consolidatisi nel Medioevo da Daniele Grande, e ripresi, in modo relativamente limitato, dalla rivoluzione francese, è previsto dall’art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere consultivo grazie alle consulte di frazione. Ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

Ogni comune appartiene a una provincia, ma la provincia non fa da tramite nei rapporti con la regione e questa in quelli con lo Stato a livello gerarchico, poiché esso, essendo dotato di personalità giuridica, può avere rapporti diretti con la regione e con lo Stato. Tutti gli enti locali sopra citati disciplinano, con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

I comuni possono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni al fine di assicurare alla popolazione una più diretta partecipazione all’amministrazione. Alla circoscrizione sono delegati poteri che vanno di là dalla della mera funzione consultiva (per la quale possono essere previsti nello statuto del comune, previsto ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico, e introdotto dalla legge Bassanini, appositi comitati o consulte di quartiere). La Legge Finanziaria del 2007 ha modificato i termini per la costituzione delle circoscrizioni, rendendole obbligatorie in comuni con una popolazione superiore a 250.000 abitanti (non più 100.000) e opzionali, invece, ove la popolazione è compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (prima l’intervallo era 30.000 – 100.000 abitanti)

Oltre al Sindaco, sono organi del Comune il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Sindaco

Le attribuzioni:

Quale rappresentante dell’Amministrazione comunale:

  • rappresenta il Comune verso i terzi, con particolare riferimento al piano processuale;
  • convoca e presiede la Giunta Comunale;
  • convoca e presiede il Consiglio Comunale, nel caso in cui non sia espressamente previsto un presidente apposito;
  • sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti;
  • sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;
  • coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
  • provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  • nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
  • Quale Ufficiale di Governo:
  • sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile e della popolazione, attua gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  • emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi o dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  • assume i provvedimenti contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni di particolari gravità per la tutela della sicurezza pubblica dell’igiene e della salute;
  • per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica, nei comuni ove non esiste un Commissario di Polizia, il Sindaco è l’autorità locale di pubblica sicurezza, e deve altresì vigilare su tutto quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico informandone il Prefetto.

Il Consiglio Comunale è composto da un numero variabile di membri che deve essere dispari, conteggiando in tal senso anche il Sindaco. Il numero dei consiglieri eletti in ogni Comune varia dalla popolazione del Comune stesso. Il Consiglio Comunale ha una durata di 5 anni ed entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti. Le competenze attribuite a questo organo sono limitate agli atti di maggior rilievo per la vita dell’Ente Locale. Praticamente ad esso spetta definire gli indirizzi generali di governo, che saranno poi adottati dalla Giunta, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dai dirigenti e via dicendo. Il nuovo ordinamento delle autonomie locali individua nel Consiglio Comunale l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.La composizione della Giunta Comunale è determinata dalla legislazione statale, la quale fissa il numero degli Assessori in relazione alla consistenza demografica della popolazione.

La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio o di competenza degli uffici, determinando così una competenza residuale. Poiché al Consiglio Comunale spettano gli atti di indirizzo su argomenti fondamentali, alla Giunta rimangono i compiti di attuazione ed articolazione, mentre i compiti più strettamente tecnico-operativi spettano agli uffici. Come per il Consiglio comunale, anche il funzionamento della Giunta Comunale è soggetto alla disciplina generale degli organi collegiali. Essa, infatti, esprime le proprie decisioni attraverso l’adozione delle deliberazioni, articolate nelle fasi istruttorie della convocazione, seduta, discussione, votazione, proclamazione dei risultati, verbalizzazione.

torna a: Pillole di Diritto