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CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 99 della Costituzione, istituito con legge n. 33 del 5 gennaio 1957.

Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale.

È un organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, e ha diritto all’iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria competenza.

L’art. 99, c. 1, Cost. prevede che esso sia composto «di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa». La sua composizione è disciplinata dall’art. 2 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986 e successive modificazioni.

Sulla base della legge n. 214/2011, esso consta di 65 membri così suddivisi:

  • il presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica, al di fuori degli altri componenti;
  • 10 «esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica» di cui:
    • 8 nominati direttamente dal presidente della Repubblica,
    • 2 nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
  • 48 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», di cui:
    • 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 «rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici e privati»;
    • 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni;
    • 17 rappresentanti delle imprese.
  • 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

A supporto dell’attività dell’organo è istituito un Segretariato generale, composto da uffici che fanno capo al segretario generale, nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL.

Le funzioni del CNEL sono quelle di:

  • esprimere pareri;
  • promuovere iniziative legislative.

I pareri sono forniti solo su richiesta del Governo, delle Camere o delle Regioni (quindi non sono obbligatori) e, anche se forniti, non risultano vincolanti.
Inoltre ha il potere di promuovere iniziative legislative nel campo della legislazione economica e sociale, con alcune eccezioni, come per le leggi tributarie, di bilancio o di natura costituzionale. L’iniziativa è parimenti esclusa per quelle leggi per le quali sia stato presentato un disegno di legge da parte del governo, o per le quali il governo, il parlamento o una regione abbia già chiesto il parere del CNEL.

Tale disciplina è contenuta nella legge n. 936 del 1986. La Costituzione si limita a definire due specifiche competenze: la titolarità dell’iniziativa legislativa e la competenza a elaborare “la legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i principi stabiliti dalla legge” che sono assai restrittivi.

La sede è nell’edificio costruito su impulso di David Lubin nel parco di villa Borghese e che, inizialmente chiamato villa Italia, ha assunto oggi il nome di villa Lubin.

                                                                                                                                                                                               torna a: Pillole di Diritto