ADDIO AL BICAMERALISMO PERFETTO La fine della parità tra le due Camere, che accompagna l’Italia repubblicana fin dalla sua nascita, è sancita dal nuovo articolo 55 della Costituzione. Solo la Camera dei deputati voterà la fiducia al governo Inoltre solo “la Camera dei deputati (…) esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”. Di regola, le leggi saranno approvate dalla sola Camera dei deputati. Più complesso invece il profilo del nuovo Senato Per prima cosa “il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali” e sarà composto da 100 membri, 95 scelti dalle Regioni (21 devono essere sindaci) e 5 dal Presidente della Repubblica. Mantiene poteri sulle nomine di competenza del Governo, nei casi previsti dalla Carta. Mantiene la funzione legislativa (insieme alla Camera) sui rapporti tra Stato, Unione Europea e enti territoriali. Inoltre il Senato mantiene la funzione legislativa anche:
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per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali
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per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche
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per le leggi sui referendum popolari
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e per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
Il Senato può decidere – su richiesta di un terzo dei Senatori – di proporre modifiche su una legge approvata dalla Camera. Solo nel caso di leggi che riguardano le competenze regionali, il voto del Senato è obbligatorio. In tutti gli altri casi, se il Senato non agisce entro il termine di 10 o 15 giorni (a seconda delle materie), le leggi entrano in vigore. La Camera potrà ignorare le modifiche approvate dal Senato, riapprovando la legge così com’è, o accettare le modifiche. Ma con un’eccezione: se si tratta di leggi che riguardano le competenze legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio, la Camera può ‘superare’ le modifiche volute del Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il nuovo Senato non avrà più competenze sullo stato di guerra, che dovrà essere deliberato dalla sola Camera dei deputati “a maggioranza assoluta”. Inoltre solo la Camera approverà le leggi di amnistia e indulto, e le leggi che recepiscono i trattati internazionali (a meno che non riguardino l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, e in quel caso anche il Senato deve approvarle). Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che una minoranza di parlamentari possa chiedere un giudizio preventivo di Costituzionalità.
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